STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE REGRESSO ARTI

 

 

 

ARTICOLO 1

 

Costituzione e sede

 

E' costituita l'associazione di volontariato denominata "REGRESSO ARTI" con sede in Calcinelli di Saltara (PU) alla via Flaminia 195; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

 

 

 

ARTICOLO 2

 

Carattere dell'associazione

 

L'associazione è apartitica, svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

 

 

ARTICOLO 3

 

Durata dell'associazione

 

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

 

 

ARTICOLO 4

Scopi dell'associazione

 

Riassumono bene gli intendimenti dell'Associazione Regresso Arti le parole di William Morris: L'arte è lunga e la vita è breve, lasciateci fare almeno qualcosa prima di morire. Noi cerchiamo la perfezione ma non possiamo trovare mezzi perfetti per metterla in pratica; fate che sia sufficiente, per noi, unirci con coloro i cui scopi sono giusti, ed i mezzi onesti e concreti.�

(Da: William Morris - L'arte sotto la Plutocrazia )

 

Scopo principale dell'Associazione è la tutela e promozione della Cultura e dell'Arte , nelle sue opere e nei suoi operatori.

 

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sotto indicate ad eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

 

 

a) Sensibilizzazione del cittadino su temi quali la tutela e la salvaguardia dei beni artistici, storici, culturali ed ambientali: sullo squallore delle concentrazioni totalizzanti industriali e urbane, sull'impoverimento delle culture popolari e sulla loro sostituzione col cattivo gusto e la banalità che si vendono e consumano in massa, sulla degradazione della natura e di tutti gli uomini che ne dipendono.

Parallelamente all'azione di sensibilizzazione, l'Associazione potrà agire direttamente costituendo gruppi operativi ed altre realtà aggregative.

Questi, in accordo con il Direttivo e compatibilmente agli scopi dell'Associazione, si occuperanno delle specifiche attività (es. organizzazione di feste e manifestazioni, organizzazione di laboratori, raccolta firme per iniziative popolari, opera di cura urbana, restauro di beni pubblici o privati, manutenzione e protezione di flora e fauna.)

 

 

b) Creazione, per gli artisti, di opportunità di lavoro: agli artisti l'Associazione girerà le eventuali committenze che sarà in grado di procurare nel mondo del pubblico e del privato, informerà gli artisti di eventuali bandi e concorsi di cui essa verrà a conoscenza.

Organizzazione periodica di Mostre, collettive e personali, alcune riservate ai soci, altre aperte a tutti.

Offerta di patrocinio e supporto tecnico all'allestimento di mostre organizzate dai soci stessi.

 

 

d) L'Associazione potrà organizzare corsi e laboratori per ragazzi e adulti (di pittura, scultura, mosaico, stampa d'arte, poesia ecc.) rivolti ai novizi, o di tipo più avanzato rivolti agli artisti che desiderino approfondire dette tecniche.

L'Associazione, quindi, potrà approvare, riconoscere, patrocinare ed organizzare, gestendo anche direttamente, eventi d'arte, esposizioni, incontri, scambi con altri paesi, conferenze, dibattiti, lezioni pubbliche, in Italia ed all'estero, potrà inoltre sviluppare ed organizzare edizioni, viaggi, accettare sponsorizzazioni, richiedere contributi ad enti pubblici e privati, ed in genere potrà organizzare tutto quanto si rendesse necessario al raggiungimento degli scopi che l'Associazione si propone.

 

e) L'Associazione potrà favorire e disciplinare la costituzione di �movimenti artistici�.

f) L'Associazione potrà svolgere ogni altro tipo di attività necessaria al raggiungimento degli scopi statutari.

 

Le attività sopra descritte sono disciplinate dal Regolamento Interno.

 

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

 

 

ARTICOLO 5

 

Requisiti dei soci


Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.
Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.

 

 

ARTICOLO 6

 

Ammissione e diritti dei soci

 

L'ammissione dei soci è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del consiglio direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

 

 

ARTICOLO 7

 

Diritti dei soci

 

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, dell'elettorato attivo e passivo nonché del diritto di partecipazione a tutte le attività sociali.

 

 

ARTICOLO 8

 

Doveri dei soci

 

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

 

 

 

ARTICOLO 9

 

Decadenza del socio

 

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:


- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'associato radiato non può essere più ammesso.

 

 

ARTICOLO 10

 

Organi dell'Associazione

 

Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale dei soci;

- il presidente;

- il consiglio direttivo;

- il collegio dei revisori dei conti.

 

 

ARTICOLO 11

 

Assemblea

 

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

 

ARTICOLO 12

Diritti di partecipazione


Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

 

ARTICOLO 13

Compiti dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta, fax o telegramma.
L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attività futura. Spetta all'assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione.

 

ARTICOLO 14

Validità assembleare


L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

 

ARTICOLO 15

Assemblea straodinaria

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno.

 

 

ARTICOLO 16

 

Compiti del Consiglio Direttivo

 

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici, eletti dall'assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente, il segretario ed il tesoriere.
Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
Nel caso in cui uno o più dei componenti il consiglio direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Al presidente, come riconoscimento della professionalità profusa nell'attività direttiva e di coordinazione delle attività sociali, può essere riconosciuto un compenso su indicazione del Direttivo.

 

Sono compiti del Consiglio Direttivo:


a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

 

b) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre al collegio dei revisori contabili e all'assemblea;


c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;


d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

 

e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;


f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

 

 

ARTICOLO 17

 

Composizione del Consiglio Direttivo

 

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica 3 anni.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il segretario, il tesoriere economo ed il direttore artistico.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un Assemblea straordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

 

 

ARTICOLO 18

 

Riunioni del Consiglio Direttivo

 

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del C.D. qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

I Presidenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti sono invitati alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

 

 

ARTICOLO 19

 

Compiti del Presidente

 

Il presidente, per delega del consiglio direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

 

 

ARTICOLO 20

 

Il Vice-presidente

 

Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

 

 

ARTICOLO 21

 

Revisori dei Conti

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

•  esprimere se richiesti pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;

•  controllare l'andamento amministrativo dell'associazione;

•  controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'assemblea che approva il documento.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi più due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.

I componenti del Collegio sono nominati dall'Assemblea anche tra i non soci; essi dovranno essere scelti in quanto dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile e preferibilmente iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

I componenti del Collegio eleggono al loro interno il Presidente.

Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Delle proprie riunioni i Revisori dei Conti redigono apposito verbale.

 

 

 

 

ARTICOLO 22

 

Segretario dell'Associazione

 

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e si incarica della tenuta ed aggiornamento dei libri sociali.

 

 

ARTICOLO 23

 

Il Tesoriere-Economo

 

Il Tesoriere Economo cura la gestione economico-finanziaria dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, si incarica della tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

Qualora fosse soggetto professionale abilitato, predispone i vari adempimenti fiscali che si rendessero necessari in presenza di attività commerciale.

 

 

ARTICOLO 24

 

Patrimonio dell'Associazione

 

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione, dalle raccolte dei fondi.

 

 

ARTICOLO 25

 

Entrate dell'associazione

 

Le entrate dell'associazione sono costituite:

 

•  dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;

•  dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;

•  da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

•  da versamenti volontari degli associati;

•  da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;

•  da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;

•  da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;

•  da donazioni e lasciti;

•  da contributi di imprese e privati;

•  da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;

da rimborsi derivanti da convenzioni;

 

 

ARTICOLO 26

 

Destinazione degli avanzi di gestione

 

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

 

 

ARTICOLO 27

 

Durata del periodo di contribuzione

 

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

 

 

 

ARTICOLO 28

 

Bilanci

 

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

 

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

Entro i quindici giorni precedenti la data dell'annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa assemblea .

 

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

 

 

ARTICOLO 29

 

Regolamento

 

L' Associazione può dotarsi di opportuno Regolamento Interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci.

 

 

ARTICOLO 30

 

Scioglimento e liquidazione dell'associazione

 

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità proposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.


 

ARTICOLO 31

 

Clausola compromissoria

 

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti di Pesaro.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti di località .
L'arbitrato avrà sede in Pesaro ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

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ARTICOLO 32

 

Rinvio

 

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.


Consiglio Direttivo per il triennio 2002/2004:

Presidente: Mauro Lucarini

Vice Presidente: Franco Cenerelli

Segretario: Anna De Vido

Tesoriere: Paolo Fraternali

Direttore al Coordinamento: Daniela Caiulo


Consiglio Direttivo per il triennio 2005/2007:

Presidente: Franco Cenerelli

Vice Presidente: Daniela Caiulo

Segretario: Tonino Serfilippi

Tesoriere: Mauro Lucarini

Direttore al Coordinamento: Claudio Amicucci


Consiglio Direttivo per il triennio 2008/2010:

Presidente: Franco Cenerelli

Vice Presidente: Andrea Corradi

Segretario: Chiara Corradi

Tesoriere: Matteo Gennari

Direttore al Coordinamento: Tonino Serfilippi